IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACANZA ROVINATA Vacanza rovinata che fare?
Siamo arrivati al tanto sospirato, atteso periodo vacanziero, tuttavia l’esperienza ci insegna come spesso le aspettative del turista-viaggiatore siano frustrate a causa di carenze o imprecisioni informative, del livello di qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi, di frequente inferiore rispetto a quello garantito; circostanze queste che ci fanno vivere un serio disagio psico-fisico, derivante dalla mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto.
Nel caso in cui non sia stato possibile usufruire di un servizio contenuto nel pacchetto turistico può essere chiesta la restituzione di una parte di quanto pagato. Per le spese extra sostenute si chiede l’ammontare di quanto sborsato per riparare ad una mancanza organizzativa, il tutto previa segnalazione della mancanza al referente dell’organizzatore. La quantificazione, invece, del disagio subito o da vacanza rovinata risulta più difficile perché non si hanno parametri oggettivi di riferimento, in quanto si tratta di un danno che colpisce la persona. Non esistendo riferimenti concreti, si terrà conto del tipo di disagio sofferto, della sua durata e del costo dell’intera vacanza. Solitamente la quantificazione dell’ammontare di questo tipo di danno si fa in percentuale sul costo dell’intero viaggio acquistato
Sulla base di queste considerazioni il bene vacanza merita garanzie e tutele privilegiate, poiché la sua privazione o il suo mancato godimento recano direttamente un danno alla sfera personale di ciascun individuo.
La tutela trova un suo primo riconoscimento a livello internazionale nella convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio, la quale ammette il risarcimento di ogni perdita e pregiudizio derivante dall’inadempimento dell’organizzatore di viaggio. A livello comunitario invece, la Direttiva CEE 90/314 in materia di viaggi, prevede specifici doveri informativi nei confronti del consumatore, ammettendo in caso di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni che formano oggetto della vendita del pacchetto turistico, il risarcimento del danno comprensivo del danno da vacanza rovinata. Si tratta di un danno di natura non patrimoniale ovvero di un turbamento psicologico derivante dall’impossibilità di godere pienamente del momento di svago o di riposo che trae origine nell’inadempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico. Il danno da vacanza rovinata, è ora contemplato anche dal Codice del Turismo e comprende ogni ipotesi ed accadimento che possa impedire al turista il pieno godimento della vacanza acquistata. E’ onere del consumatore informare tempestivamente –o almeno entro dieci giorni dal rientro- mediante reclamo, l’agenzia di viaggi o il tour operator dei disagi riscontrati, al fine di metterli in condizione di porvi rimedio. Tuttavia l’omessa presentazione del reclamo non pregiudica la possibilità di inoltrare la domanda di risarcimento.
Il reclamo può essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e comunque mediante mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, e dunque con fax o e-mail, purchè con ricevuta. Dopo il reclamo scritto, il turista viene di solito in contatto con la società assicuratrice di chi organizza il viaggio, per definire in via amichevole la questione del risarcimento.
Altra scelta, l’avvio di una causa giudiziaria per danno da vacanza rovinata, che potrà essere promossa sia di fronte al Giudice di pace, se si ritiene il danno subito inferiore ai 5 mila euro o altrimenti in Tribunale, magari passando dalla mediazione tra le parti. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata è di tre anni e decorre dalla data di rientro del turista nel luogo di partenza. Infine, un recente intervento della Suprema Corte di Cassazione (sent. 7256/2012) in tema di danno non patrimoniale da vacanza rovinata ha enunciato il principio secondo il quale è sufficiente per il turista-viaggiatore provare l’inadempimento del tour operator per ottenere un agevole risarcimento del danno a suo favore. Si tratta, in buona sostanza di una rilevante tutela per il turista nonché consumatore, spesso vittima degli inconvenienti causati dall’inadempimento dell’organizzatore della sua vacanza.