Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato
Egregio Avvocato,
ho la proprietà di un appartamento in un condominio della provincia; tuttavia lo stesso viene da me poco utilizzato avendo stabilito la mia effettiva residenza altrove. Ora, anche alla luce della riforma intervenuta in materia di condominio, vorrei distaccarmi dall’impianto centralizzato del mio condominio.
A tal proposito quali sono le formalità che devo compiere ed i costi che, a distacco avvenuto, dovrò sostenere in qualità di condomino?
Mario
La situazione da Lei rappresentatami è oggi prevista e codificata dalla Legge n. 220 del 2012 entrata in vigore il 18 giugno 2013 in materia di riforma del condominio. E’, infatti, stabilito che il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In questo caso Lei resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Questa è un’importante innovazione apportata alla disciplina del condominio, anche se già in passato la giurisprudenza aveva affermato il principio secondo cui era consentito al singolo condominio rinunciare all’uso del riscaldamento centrale distaccando la propria unità immobiliare dall’impianto comune senza necessità di ottenere autorizzazioni o approvazione da parte degli altri condomini. Era stato peraltro statuito l’obbligo in capo al condomino che non intendeva più utilizzare l’impianto di riscaldamento centrale di concorrere al pagamento per la conservazione e la gestione dell’impianto. Essendo stato il principio recepito nella nuova normativa è, ora, data al singolo condomino la possibilità di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centrale di riscaldamento a condizione che il distacco non provochi notevoli squilibri di funzionamento per l’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini. La norma in questione non prevede altre formalità per cui ritengo sufficiente una comunicazione formale da inviare all’Amministratore. Tale comunicazione potrà per completezza di informazione essere corredata da una breve relazione tecnica. Ci tengo, infine, a precisarLe che laddove il Suo regolamento condominiale prevedesse il divieto del distacco del singolo condomino, lo stesso non potrà procedere in tal senso; il regolamento contrattuale di condominio, infatti, può continuare a vietare la possibilità di distaccarsi.
A cura dell’Avv. Maria Patricia Iori
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