-
Una madre fuori controllo
Egregio Avvocato,
dopo la morte di nostro padre, mio fratello ed io seguiamo nostra madre, 80 anni, che è, sì autosufficiente, ma ha due grossi problemi: sperpera il denaro e ama la compagnia maschile.
Attualmente, sta frequentando un settantenne, al quale, spesso, fa regali e si concede insieme a lui costose vacanze. Spende molto più della sua pensione e, in breve terminerà sicuramente i suoi risparmi.
Noi, come, figli, le abbiamo raccomandato più volte di essere controllata nelle spese, ma lei risponde che, ove necessario, venderà la casa perché non vuole rinunciare al tenore di vita cui è abituata. A questo punto, cosa possiamo fare per porre riparo a questa situazione?
Grazie per la Sua cortese risposta
Due fratelli
Gentili Lettori,
per risolvere la vostra problematica è opportuno fare riferimento all’istituto dell’Amministrazione di sostegno previsto dal nostro codice civile e introdotto con la legge n. 6/2004. Si presenta come uno strumento di protezione di soggetti privi, in tutto in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, sia essa temporanea e definitiva e dovuta a infermità o menomazioni psico-fisiche.Rientrano in tale fattispecie anche l’indebolimento delle facoltà intellettive dovute all’avanzare dell’età e più in generale i disagi psichici che determinano un’inettitudine anche solo parziale alla cura dei propri interessi. In particolare la prodigalità, così come l’abuso di bevande alcoliche o stupefacenti, possono dar luogo all’apertura dell’amministrazione di sostegno, quando sfocino in situazioni psicopatologiche o comunque di alterazioni di processi mentali, come nel caso da Voi descritto. L’istituzione dell’amministrazione di sostegno va richiesta mediante deposito di apposito ricorso presentato, oltre che dal beneficiario stesso, dal coniuge , dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado e dagli affini entro il secondo e, deve contenere le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare infatti è tenuto a sentire personalmente il soggetto cui il procedimento si riferisce, ad assumere le necessarie informazioni, ed a disporre altresì gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione. Riguardo alla scelta dell’amministratore di sostegno essa avviene nell’esclusivo interesse e bisogno del beneficiario e può essere designato da quest’ultimo o scelto dal Giudice tutelare, che dovrà preferire tra gli altri indicati il coniuge, il padre, la madre , il figlio, il fratello, la sorella.
Verrà così nominato l’amministratore di sostegno con decreto motivato, nel quale saranno indicati gli atti per tipologia, ad esempio sostituzione al beneficiario per compravendite immobiliari o per contrarre obbligazioni oltre un certo importo; dovrà, inoltre indicare la durata dell’amministrazione, il limite di spesa dell’amministratore. Tale decreto deve essere comunicato all’ufficiale di stato civile per le annotazioni a margine dell’atto di nascita.
In ogni caso il beneficiario conserva la capacità di agire in relazione a quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. La legge, tuttavia, consente al Giudice di estendere al beneficiario specifiche limitazioni; potrà vietare al beneficiario di testare o donare. Infine, allorché si saranno determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, a seguito di specifica istanza motivata, il Giudice Tutelare provvederà con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni accertamenti, a dichiarare la cessazione dell’amministratore di sostegno.
A cura dell’Avv. Maria Patricia Iori
presso il Centro Alternativamente
Mentana Via A. Massimi, 13 Tel/Fax 069093951 Cell. 3495266946
-
rubriche